Nuova regolamentazione del rapporto Venditore - Consumatore
in tema di garanzia di consumo ai sensi del Decreto Legislativo, 2 febbraio 2002, n. 24
Alla luce del nuovo orientamento normativo europeo, che ha dato vita ad una Direttiva (1999/44/CE) avente ad oggetto gli atti di compravendita e la relativa garanzia, il Governo Italiano ha recepito la stessa mediante un Decreto Legislativo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l? Marzo 2002, in attuazione dal 23 marzo 2002 e in piena attuazione dal 30 Giugno 2002).
Detto Decreto disciplina ex novo la materia ed ?estinata a offrire ai consumatori europei un minimo comun denominatore di garanzia in merito ai loro diritti in qualit?i acquirenti, ma, soprattutto, ?estinata a variare le ?egole del gioco?
? innanzi tutto, necessario introdurre le parti in gioco, ovverosia coloro che effettivamente sono chiamati in causa dalla normativa in oggetto.
La normativa a tal proposito dispone in modo decisamente perspicuo definendo l?mbito d?pplicazione:
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonch?uelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
E prosegue: Ai fini del presente paragrafo si intende per
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivit?mprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
Ci?he rileva e che sicuramente ?pportuno evidenziare, ?ome il Legislatore abbia avuto un?nequivocabile volont?olta a cassare sul nascere ogni minimo dubbio in merito ad un?potetica applicabilit?ella normativa al mondo ?usiness to Business? come, per?avremo modo di osservare in tema di diritto di regresso, bench??mbito di applicazione conceda spazio esclusivamente ai beni di consumo e al consumatore, rileveremo come il Legislatore sia costretto, indirettamente, a porre mano (forse in modo insufficiente) anche ai rapporti ? to B?
Prima di addentrarci nei meandri della normativa, ?tile premettere che il Legislatore ha inteso tutelare forse smodatamente il consumatore a scapito, e lo vedremo, non tanto del produttore quanto del venditore.
Gli aspetti oscuri del nuovo decreto, in merito ai quali verr?hiesto presumibilmente pi?olte l?ntervento interpretativo della Giurisprudenza, sono molteplici. Uno su tutti, per?balza all?ttenzione: la garanzia relativa ai beni di consumo che il legislatore ha individuato essere di due anni, estende quella precedentemente in vigore (un anno minimo di legge) o si tratta di una garanzia che si sviluppa in modo parallelo senza sovrapporsi a quella gi?nvalsa e collaudata?
Provando a sviscerare la questione test?ollevata ?tile esaminare il testo della nuova normativa:
1519-ter (Conformit?l contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualit?el bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualit? le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore pu?agionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicit? sull'etichettatura;
d) sono altres?donei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbi accettato anche per fatti concludenti.
Sostanzialmente la garanzia contenuta nella nuova norma, che definiamo ?egale? opera laddove il consumatore riscontri nel suo prodotto un difetto o vizio di conformit?ppure l?ssenza di qualit?romesse.
In modo provocatorio potrebbe, quindi, immediatamente affermarsi che la garanzia appena introdotta coprirebbe solo un numero limitato di vizi e che, soprattutto, il consumatore avrebbe serie difficolt? discernere e poi a comprovare che si tratta di una non conformit?el prodotto.
A titolo di esempio, seguendo quanto da ultimo ipotizzato, si potrebbe asserire:
A) Un consumatore acquista una stampante che il manuale d?so individua essere in grado di stampare 20 pagine al minuto; il consumatore dopo ripetuti tentativi appura che il prodotto giunge a stampare un massimo di 12 pagine al minuto.
Questo ?n caso esemplare di efficacia della garanzia ?egale?valida due anni dalla data di consegna del bene.
B) Un consumatore acquista una stampante di cui ?ienamente soddisfatto, assolutamente conforme al contratto di vendita ed esente da vizi. Dopo 15 mesi di utilizzo la stessa si guasta. Stante l?potesi che stiamo configurando il bene in oggetto non ?operto n?alla garanzia ?egale?n?a quella commerciale del produttore valida un anno
L?potesi illustrata ?rutto di un?nterpretazione indiscutibilmente rigorosa del ?erbo?del legislatore!
Ma possiamo essere certi che la Giurisprudenza interpreter?on tanto rigore i dettami del Legislatore?
La risposta al quesito non pu?ssere affermativa. Crediamo che non si possa essere tanto rigorosi, giacch?l confine fra vizi di conformit? vizi di altra natura troppo spesso risulterebbe estremamente sottile. Se poi, come si evince chiaramente dai precetti della normativa, ci si sofferma sulle prescrizioni del Legislatore europeo decisamente ?arantiste?nei confronti del consumatore, fatichiamo ad asserire che il confine anzidetto possa avere un tratto marcato.
Veniamo ora ai rimedi che il Legislatore ha previsto in caso di difetti di conformit?/FONT>
In caso di difetto di conformit?il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformit?el bene mediante riparazione o sostituzionez/FONT>
Ci?he ancora ha pi?ilevanza ?he:
Il consumatore pu?hiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
La normativa ?olto esplicita! Se un consumatore acquista un bene che presenti difetti di conformit?ell?rco di 24 mesi dal momento della consegna del medesimo, ha diritto di chiedere, a sua discrezionalit?o la sostituzione o la riparazione, il tutto senza che debba sostenere spese.
Il Legislatore ha, per?cura di citare due eccezioni: oggettiva impossibilit?d eccessiva onerosit?R>Proviamo, anche per questa fattispecie, a esemplificare.
Riconducendosi all?sempio succitato, un consumatore che acquista una stampante e, trascorsi 15 mesi, la stessa manifesta un difetto di conformit?Il consumatore denuncia il vizio e chiede al venditore la sostituzione. Stante la situazione in questione il venditore deve soddisfare la richiesta del consumatore, fatte salve situazioni nelle quali il venditore riscontri un?ggettiva impossibilit?d eseguire la sostituzione o comprovi che la sostituzione comporti spese irragionevoli rispetto alla riparazione.
Quando vi ?n?ggettiva impossibilit?Stando all?sempio, si pensi ad una stampante che al momento della richiesta di sostituzione non ?i?n produzione, con conseguente impossibilit?er il venditore a reperirne una nuova da fornire in sostituzione. Se dovesse verificarsi questa eventualit? evidente che il venditore eccepir??mpossibilit?ggettiva prevista dalla normativa e proporr?a riparazione.
Procedendo con la seconda eccezione, l?ccessiva onerosit?il tema si complica. Tenendo ad esempio l?cquisto della solita stampante con successiva sopravvenienza di un difetto di conformit?opo 15 mesi dal momento della consegna del prodotto, il venditore, di fronte alla richiesta del consumatore volta a ottenere la sostituzione del bene difettoso, potr?come detto, contestare tale richiesta e proporre in via surrogatoria la riparazione qualora dimostri che la sostituzione rappresenterebbe una spesa irragionevole rispetto alla riparazione. A tal proposito il Legislatore ha avuto solerzia nel tracciare le linee guida:
Ai fini di cui al comma terzo ?a considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se