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Dal primo gennaio 2004 é entrato in vigore il nuovo Testo Unico sulla protezione dei dati personali. Decreto Legislativo del 29/07/2003 n. 196
Il Codice introduce dei nuovi principi di tutela e riservatezza dei dati, riferendosi al bisogno di proteggere sia i trattamenti che l'esistenza stessa dei dati, con riferimento non solamente a quelli sensibili ma a tutte le categorie di dati; Il nuovo tracciato normativo stabilisce infatti che "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali lo riguardano".
Devono adeguarsi tutti i soggetti che trattano dati personali : aziende, professionisti, cooperative, associazioni, P.A., scuole, comuni, ospedali, enti pubblici, ovvero chiunque tratti dati personali di: clienti, cittadini, dipendenti, fornitori, utenti, pazienti, colleghi, soci, associati e quanto altro.
Le misure minime di sicurezza : Il trattamento di dati personali è consentito solamente se sono adottate apposite misure di sicurezza tra cui: 1. per i trattamenti non informatizzati : controllo degli accessi, controllo dei permessi, nomina del responsabile, nomina degli addetti, piano di sicurezza, piano della formazione . 2. per i trattamenti mediante elaboratori : adozione di credenziali di autenticazione e sistema di gestione autorizzazioni, nomina dell'amministratore di rete, del custode delle password, copie di sicurezza, antivirus, firewall.
Documento programmatico per la sicurezza (DPSS) : E' il documento che attesta che la struttura ha effettuato la valutazione del rischio da trattamento ed attesta altresì che la struttura ha adottato un "piano" per la misurazione e riduzione di tale rischio da trattamento. Il documento deve avere data certa e deve essere predisposto entro il 31 marzo di anno. Gli amministratori di società debbono darne notizia nella prossima nota integrativa.
La notifica al garante : consiste nella comunicazione al Garante per la Privacy dell'esistenza del trattamento di dati (non solo quelli c.d. sensibili) da chiunque effettuato, con esclusione delle categorie contemplate nel dlgs 196/2003. Deve essere effettuata non oltre il 30 aprile 2004.
Sanzioni pesantissime per chi non provvede : arresto da un minimo di due mesi ad un massimo di tre anni, multe fino a 120.000 con risarcimento dei danni anche morali del danneggiato.
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