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Tasse x Rimorchi e Semir.

 

Tasse su Rimorchi e Semirimorchi

Fino  all’emanazione della legge finanziaria del 2000 (legge 23/12/99, n. 488) le tasse automobilistiche dovevano essere corrisposte non solo per i veicoli trattori e per i complessi di veicoli, ma anche per i rimorchi in disponibilità di ciascuna impresa. La conseguenza era, quindi, che queste tasse dovevano essere corrisposte per tutti i veicoli rimorchiati (rimorchi o semirimorchi), anche se in numero superiore rispetto a quello dei veicoli a motore posseduti dalla stessa impresa. Il procedimento di tassazione era, per altro, discordante con le norme comunitarie che disciplinano la materia e che prevedono esclusivamente la tassazione di autoveicoli e di complessi di veicoli, in coerenza con il principio che le tasse automobilistiche devono corrispondere al livello di usura delle infrastrutture e dell’inquinamento ambientale provocati dai veicoli tassati. Unica possibilità di attenuare il rigore della norma era quella che consentiva ai titolari delle imprese di stipulare una convenzione con gli uffici finanziari, con la quale si impegnassero a fare trainare i propri rimorchi (o semirimorchi) esclusivamente dai veicoli a motore di loro proprietà. Una volta stipulata tale convenzione, l’impresa poteva pagare le tasse automobilistiche per un numero di veicoli rimorchiati pari a quello degli autoveicoli posseduti. L’alternativa era quindi quella o di pagare anche per i rimorchi in eccedenza, ovvero di limitare fortemente il loro utilizzo non essendo consentito farli trainare da autoveicoli in disponibilità di altre imprese. Questa situazione è stata ora chiarita. 
La legge finanziaria 2000 ha, infatti, dettato nuove disposizioni per la tassazione dei rimorchi, con decorrenza dal 10 gennaio dello stesso anno. A decorrere da tale data, le tasse automobilistiche dovute sui rimorchi (e semirimorchi) adibiti al trasporto di cose è stata abolita e sostituita da una tassa commisurata al peso massimo rimorchiabile dalle automotrici. Questa tassa si aggiunge, come è ovvio, a quella già stabilita per gli autoveicoli. Fino all’emanazione della citata legge 342/2000, né la legge finanziaria, né i successivi provvedimenti hanno, tuttavia , determinato la misura della tassa da pagare per detto peso rimorchiabile, La conseguenza è stata l’emanazione di alcuni decreti da parte del Ministero delle Finanze, che hanno prorogate di quadrimestre in quadrimestre l’obbligo di corrispondere il tributo in questione, fino ad arrivare al decreto 31.10.2000 che ha in fine fissato il termine per il pagamento al 28/2/01. Entro tale data, le imprese interessate dovranno pagare la nuova tassa sul peso rimorchiabile per l’intero anno 2000, senza alcuna possibilità di rateazione. Ovviamente, nello stesso periodo dovranno essere pagate anche le tasse automobilistiche relative all’anno 2001 (per l’intero anno o divise in rate quadrimestrali, la prima scadente il 28/2/0 1). Finalmente, l’articolo 61 della legge 21/11/00, n. 342 (collegato alla finanziaria 2000) ha stabilito gli importi da corrispondere, specificando che gli stessi si aggiungono alle tasse auto dovute per le automotrici, e si calcolano in base alla massa rimorchiabile di queste, tenuto conto delle eventuali limitazioni contenute nella carta circolazione.

La legge prevede 5 tariffe:

  1. autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate                            L.      50.000
  2. autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate e finoad 8             L.    150.000
  3. autoveicoli di massa complessiva superiore alle 8 tonnellate e fino a 18    L.     50.000
  4. autoveicoli di massa complessiva pari o superiore alle 18 tonnellate         L. 1.100.000
  5. trattori stradali:
    a. a due assi                                                                                       L.  1.100.000
    b. a tre assi                                                                                         L.  1.550.000

Il ministero delle Finanze con la circolare 207/E del 16/11/2000 ha fornito alcuni chiarimenti e precisazioni sulle modalità di pagamento delle imposte. In base alle nuove disposizioni i tributi da corrispondere sono i seguenti:

1.   autotreno formato da un autocarro di massa inferiore alle 12 ton più rimorchio: l’importo complessivo è dato dalla somma della tassa dovuta per l’autocarro (commisurata alla portata di questo espressa in quintali) e di quella sul peso rimorchiabile dello stesso autocarro;

2.   autotreni formati da autocarro di massa superiore alle 12 ton più rimorchio: l’importo complessivo è dato dalla tassa dovuta per l’autocarro commisurata al numero degli assi, alla massa ed in relazione alla eventuale presenza di sospensioni pneumatiche più quella dovuta per il rimorchio;

3. Autoarticolati: l’importo complessivo è dato dalla somma della tassa dovuta per il trattore (commisurata alla potenza effettiva di questo commisurata in kw) e quella relativa al peso rimorchiabile.  

tratto da: TIR 24/2001




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