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Art.5 (Licenza Individuale)
L? 1) offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, ? soggetta al rilascio di licenza individuale.
2) lI rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell? organizzazione dei servizi postali, pu? essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualit?, alla disponibilit? ed all? esecuzione dei servizi in questione.
3) II termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto ? di 90 giorni in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine ? sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.
4) Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, le modalit? dei controlli presso le sedi di attivit? ed, in caso di ?violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonch? di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di obiettivit?, non discriminazione, proporzionalit? e trasparenza.
Art.6 (Autorizzazione Generale
1) L?offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l?esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, ? soggetta ad autorizzazione generale dell?autorit? di regolamentazione.
2) Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui ? possibile avviare l?attivit? contestualmente alI'invio all?autorit? di regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei quali l?attivit? pu? avere inizio dopo 45 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte dell?autorit? di regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine ? sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L?atto di assenso, se illegittimamente formato, ? annullato salvo che l?interessato proceda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.
3) Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti clic svolgono attivit? sottoposte ad autorizzazione generale, le modalit? dei controlli presso le sedi di attivit? nonch? le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell?attivit? in caso di violazione degli obblighi.
Art.7 (Separazione contabile)
1) Il fornitore del servizio universale, entro il 10 febbraio 2000, ? tenuto ad istituire la separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato, da un lato, e per i servizi non riservati, dall?altro, fatti salvi gli obblighi ed i termini di cui all?articolo 2, comma 19, della legge n. 662 del 1996. La contabilit? per i servizi non riservati distingue tra quelli che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte.
2) I sistemi di contabilit? imputano i costi a ciascuno dei servizi riservati e non riservati nel seguente modo: a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio particolare; b) imputazione dei costi comuni, intendendosi tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio, come segue: 1) ove possibile, sulla base di un?analisi diretta dell?origine dei costi stessi; 2) se non ? possibile un?analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un?altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali ? possibile l' imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto ? basato su strutture di costi comparabili; 3) se non ? possibile imputare la categoria dei costi n? in modo diretto n? in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall?altro.
3) La conformit? del sistema di separazione contabile ? verificata dalla societ? incaricata di certificare il bilancio del, fornitore del servizio universale. L?autorit?? di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito del riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformit?.
Art.8 (Autopreastazione)
1) E? consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che ? all?origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell? interesse dell? autoproduttore.
Art.9 (Scambio di documenti)
1) Servizio dello scambio di documenti ? assoggettato ad autorizzazione generale ed ? consentito alle seguenti condizioni: a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia all?autorit? di regolamentazione; b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti presso il locale adibito al servizio stesso; c) il titolare del servizio pu? gestire pi? locali e pu? effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all? autorit? di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.
Art.10 (Fondo di compensazione)
1) E? istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo ? amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed ? rivolto a garantire l?espletamento del servizio universale; esso ? alimentato nel caso che nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l?adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.
2) Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma i i titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dalI? attivit? autorizzata.
3) Ia determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalit?, ? ?ffettuata dall?autorit? di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale - con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell?Unione europea che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati
4) Il versamento, da effettuare all?entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 giugno dell?anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili.
5) Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unit? previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalit? di funzionamento del fondo di Compensazione
Art. 11 (Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete)
1) Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui all?articolo 1, comma 2, lettera u), con uno o pi? provvedimenti del Ministro delle comunicazioni, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della sanit?, dell?ambiente e dei trasporti e della navigazione e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.
Art. 12 (Qualit? del servizio universale)
1) L?autorit? di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualit?, stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di instradamento e di recapito ed alla regolarit? ed affidabilit? dei servizi. Detti standard sono recepiti nella carta della qualit? del servizio pubblico postale, ai sensi dell?articolo 2 della legge 11luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.
2) La qualit? per i servizi transfrontalieri intracomunitari ? stabilita in conformit? agli obiettivi indicati nell? aIlegato al presente decreto.
3) L?autorit? di regolamentazione in forma la Commissione europea circa le norme di qualit? adottate. L' autorita', in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, pu? stabilire deroghe agli obiettivi di qualit?, comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorit? di regolamentazione dei Paesi membri.
4) Il controllo della qualit? ? svolto dall?autorit? di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attivit? ? sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L?autorit? di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarit? avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall?autorit? di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una ?volta l?anno e, ove necessario, sono prese misure correttive.
Art. 13 (Tariffe)
1) Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall?autorit? di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilit? (NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.
2) I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall? area della riserva, sono determinati, nella misura massima, dall' autorit? di regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati.
3) Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi I e 2 sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri: a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all?insieme degli utenti; b) essere correlati ai costi; c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica per l' intero territorio nazionale; d) non escludere la facolt? del fomitore del seirvizio universale di concludere con i clienti accordi individuali; e) essere trasparenti e non discriminatori.
Art. 14 (Reclami)
1) Relativamente al servizio universale, compresa l?area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualit? di cui all?articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, ivi comprese le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari: ? fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.
2) Qualora il reclamo non abbia avuto risultato soddisfacente, I interessato pu? rivolgersi all? autorit? di regolamentazione.
3) Nei casi in cui il fornitore del servizio universale ? chiamato a rispondere dei disservizi, ? previsto un sistema di rimborso o di compensazione.
4) E? fatta salva la facolt? di adire l?autorit? giurisdizionale dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1; 2 e 3.
5) Il fornitore del servizio universale pubblica annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti
Art.15 (Contributi)
1) I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all?autorit? di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall?autorit? stessa, aderenti ai costi.
2) Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonch? le modalit? di risarcimento all?entrata del bilancio dello Stato.
Art. 16 (Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni)
1) Gli invii postali rientranti nel servizio universale e nei servizi riservati, per essere avviati alla rete postale pubblica sono debitamente affrancati.
2) Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecornunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
3) Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali. Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.
Art. 17 (Carte valori)
1) L?emissione di carte valori postali ? prerogativa dello Stato.
Art. 18 (Persone addette.ai servizi postali)
1) Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformit? all?articolo 358 del codice penale.
Art.19 (Responsabilit?)
1) La disciplina della responsabilit? per la fornitura del servizio universale ? fissata dall?articolo 6 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2) Per gli operatori diversi dal fornitore del servizio universale si applicano le norme di diritto civile.
Art. 20 (Propriet? degli invii postali)
1) Indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la propriet? degli invii postali ? del mittente sino al momento della consegna al destinatario.
Art.21 (Sanzioni)
1) Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all?espletam?nto del servizio universale e dei servizi riservati, ? sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2) In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all?espletamento del servizio universale, l?autorit? di regolamentazione, previa diffida, pu? disporre la revoca dell?affidamento del servizio stesso.
3) Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale ? punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni, salvo il caso in cui l?effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale.
4) Chiunque espleti servizi rientranti nell?ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale ? punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
5) Chiunque espleti servizi al di fuori dell?ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo ? punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
6) Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale ? punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.
7) Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale ? punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
8) La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni.
Art. 22 (Norme finali)
1) Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico
2) Le condizioni generali di servizio, fissate dal fornitore del servizio universale, sono approvate dal Ministro delle comunicazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della RepubbIica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Art. 23 (Norme transitorie)
1) AI fornitore del servizio universale, fino al 31 dicembre 2000, sono riservati i servizi di cui all?articolo 4, salvo quanto disposto dal comma 7. Con decorrenza dal 10 gennaio 2001 l?autorit? di regolamentazione determina1 e successivamente aggiorna con cadenza triennale, l?ambito della riserva, nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, sulla base di periodiche verifiche degli oneri di detto servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all?articolo 7.
2) In sede di prima attuazione, con riferimento alI? articolo 14 del decreto Iegge 11 luglio 1992, n. 333,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,?n. 359, il servizio universale ? affidato alla societ? p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalIa data di entrata in vigore del presente decreto; da determinarsi dalI? autorit? di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria
3) In relazione a quanto disposto dal decreto dei Ministro delle comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997, le concessioni di cui all?articolo 29, numero 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n.156, hanno validit? fino al 31 dicembre 2000. Ferme restando le disposizioni del comma 7, le concessioni sono estese all?ambito della riserva di cui all?articolo 4, fatta eccezione per gli invii indicati dal comma 5 di detto articolo 4, nel rispetto delle modalit? sancite dall?art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e degli articoli 121 e seguenti del regolamento di esecuzione riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, Il. 655.
4) I concessionari di cui al comma 3 proseguono nei versamenti di quanto da loro dovuto fino aI 31 dicembre 2000 secondo le modalit? in vigore: le relative somme, comprese quelle versate dal 1? gennaio 1994, rimangono acquisite alla societ? per azioni Poste Italiane a titolo di contribuzione agli oneri del servizio universale.
5) La societ? Poste Italiane pu? realizzare accordi con gli operatori privati, anche dopo la scadenza delle concessioni di cui all?art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, al fine di ottimizzare i servizi, favorendo il miglioramento della qualit? dei servizi stessi anche attraverso l?utilizzazione delle professionalit? gi? esistenti.
6) I titolari delle concessioni di cui all?articolo 29, numero 2, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29marzo 1973, n. 156, possono continuare ad avvalersi della concessione, secondo le modalit? dettate dal comma 4, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7) Fermo restando quanto previsto dall?articolo 4 per gli invii di corrispondenza generati telematicamente, in ordine alla fase di recapito, e per la posta transfrontaliera, gli invii postali, non facenti parte dell?esclusivit? postale secondo la disciplina gente prima delI?entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dall?area di riserva di cui all?articolo 4 fino alla individuazione, da parte dell?Autorit? di regolamentazione degli invii la cui inclusione nella riserva si rende necessaria sulla base della verifica degli oneri di servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all?articolo 7, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L?autorit? di regolamentazione si pronuncia entro il 31 dicembre 1999 ovvero entro quattro mesi dalla data di presentazione da parte della societ? Poste 2 Italiane dei dati necessari ad effettuare la verifica degli oneri del servizio universale.
Art. 24 (Entrata in vigore)
1) presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar? inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E ' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, add? il 22 luglio 1999 CIAMPI D?ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri LETTA, Ministro per le politiche comunitarie CARDINALE, Ministro delle comunicazioni DINI, Ministro degli affari esteri. DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO |